ASPETTI INERENTI IL POSSESSO DI CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI E GARE AiCS – FCI – E.P.S riconosciuti dal CONI

  1. Ai fini della certificazione di idoneità alla pratica sportiva ciclistica, tutti i soggetti tesserati per l’AICS, per la FCI o per Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, a partire dal tredicesimo anno di età (solare), sono considerati agonisti e pertanto devono essere in possesso di certificato di idoneità agonistica. Tale considerazione si intende obbligatoriamente estesa anche ai soggetti che attivano tessera giornaliera. Per le sole discipline del BMX e del TRIAL, sono considerati agonisti gli atleti a partire dall’ottavo anno di età (solare). Tutti i soggetti tesserati per l’AICS, per la FCI o per Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, di età (solare) inferiore ai 13 anni, sono considerati non agonisti e pertanto devono essere in possesso di certificato di idoneità non agonistica. Le considerazioni sopra riportate si intendono obbligatoriamente estese anche ai soggetti che attivano tessera giornaliera.

  1. Per ogni soggetto in possesso di tessera di Federazioni estere, la partecipazione a gare o manifestazioni ciclistiche di qualsivoglia genere nell’ambito dell’attività del calendario federale comporta l’obbligo di possesso di certificazione di idoneità redatta secondo il modello come da allegato E (compilato in lingua italiana o inglese o francese) o modello equivalente.
  1. Nel caso di partecipazione ad eventi le cui caratteristiche di percorso rispondono ai criteri di seguito elencati:
  • distanza massima del percorso km 60 (tolleranza 10%);
  • dislivello totale non superiore all’ 1% della distanza complessiva;
  • pendenza massima non superiore al 6%;
  • velocità massima controllata: 25 km/h;
  • nessuna classifica prevista;

possono partecipare soggetti, comunque tesserati per l’AiCS, per la FCI o per Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, purché in possesso di certificato di tipo non agonistico.

  1. Costituisce eccezione all’obbligo di possesso di certificazione di cui ai punti precedenti la partecipazione:
  • alle manifestazioni ciclistiche giovanili promozionali classificate come ”gioco ciclismo”;

* Costituisce eccezione all’obbligo di possesso di certificazione di cui ai punti precedenti la partecipazione dei non tesserati a manifestazioni di tipo promozionale e/scolastico classificate come ”gioco ciclismo”.

 

**​ In ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport del 28 febbraio u.s. (vedi Decreto di esclusione allegato), si comunica che per svolgere l’attività ciclistica, considerate le vigenti normative AiCS e della FCI, sono altresì esclusi dall’obbligo di certificazione medica, ad eccezione dei casi indicati dal pediatra, i bambini e le bambine di età prescolare compresa tra 0 e 6 anni.

ALLEGATI